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Caso Giorgia Meloni, nei Comuni la parità di genere resta un miraggio: su 7.684 sindaci italiani solo 1.048 sono donne

venerdì, marzo 18th, 2016

È quanto emerge dai dati pubblicati dal ministero dell’Interno. Che documentano come le quote rose siano minoritarie nelle amministrazioni degli enti locali. Solo il 13,6% guida un comune contro l’86,4% dei colleghi uomini. Forbice pronunciata anche tra vice-sindaci, consiglieri e assessori. Maglia nera a quattro regioni: in Basilicata, Calabria, Trentino-Alto Adige e Umbria nessuna prima cittadina nei centri con più di 15 mila abitanti

sindaci-675È proprio vero: l’Italia non è un Paese per donne. Soprattutto in politica. A dirlo non sono solo la viva voce di Guido Bertolaso e Silvio Berlusconi, che hanno “consigliato” alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, di non correre per il Campidoglio perché “una mamma non può fare il sindaco”. O la parole pronunciate dall’0rmai ex candidata del Movimento 5 Stelle (M5S) a primo cittadino di Milano, Patrizia Bedori. “Mi avete chiamato casalinga, disoccupata, grassa e brutta”, ha scritto su Facebook attaccando frontalmente alcuni ex esponenti del M5S. A rivelarlo, invece, sono i dati messi nero su bianco dal Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del ministero dell’Interno. Che periodicamente analizza la presenza maschile e femminile nelle amministrazioni locali. Con risultati tutt’altro che incoraggianti per il ‘gentil sesso’.

SINDACHE CERCASI – Gli ultimi numeri a disposizione sono datati 8 marzo 2016, giorno della ‘Festa della donna’. Ma, come detto, c’è poco da festeggiare. Per capirlo basta un solo dato: su 7.684 sindaci italiani solo 1.048 sono donne. Appena il 13,6%. Insomma, poco più di una su dieci. I primi cittadini uomini, al contrario, sono 6.636. Cioè l’86,4%. In particolare, nei centri con una popolazione fino a 15 mila abitanti, i sindaci di sesso maschile sono 6.036, quelli di sesso femminile 982. In quelli con popolazione superiore a 15 abitanti, invece, ai 600 sindaci uomini si contrappongono appena 66 sindache. E anche quando si parla dei vice-sindaci, 4.448 in totale, i numeri non sorridono alle donne. Che sono 1.067 contro 3.381 uomini. Ovvero il 24% contro il 76%.

STESSA MUSICA – Il leitmotiv è lo stesso anche quando si parla delle altre cariche. Prendiamo per esempio gli assessori comunali. In totale, in Italia se ne contano 18.089. Le donne? Sono soltanto 6.442 (il 35,6%) contro gli 11.647 colleghi uomini (il 64,4%). Poi ci sono i presidenti dei consigli comunali. Stavolta, lo squilibrio è ancora più forte rispetto ai casi elencati finora. Infatti, solo 260 dei 1.185 vertici degli organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo locale censiti sono di sesso femminile. Tradotto in percentuale significa il 22%, contro i 925 di sesso maschile (il restante 78%). Infine, ci sono i consiglieri comunali: dei 71.599 totali (50.273 nei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti e 3.064 negli altri), le donne sono il 33,6% (24.083) e gli uomini il 66,4% (47.516).

GIRO D’ITALIA – Ma il Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Viminale ha pubblicato anche le statistiche suddividendo la presenza della ‘quote rosa’ nelle varie regioni dello Stivale. Ne consegue che in Basilicata, in Calabria, in Trentino-Alto Adige e in Umbria – nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti – la casella dei sindaci donne è ferma azero. Non se la passano meglio nemmeno Campania (3 prime cittadine donne contro 65 uomini), Sicilia (2 contro 59), Toscana(7 contro 46), Abruzzo (una contro 15) e Friuli-Venezia Giulia (una contro 10). Anche in Emilia-Romagna il rapporto è alquanto squilibrato: 45 sindaci di sesso maschile e appena 8 di sesso femminile (il 15%). Stesso discorso pure nel Veneto amministrato dal leghista Luca Zaia, dove le sindache sono il 18,5%: appena 10 contro i 44 colleghi uomini.

Twitter: @GiorgioVelardi

(Articolo scritto il 16 marzo 2016 per ilfattoquotidiano.it)

La Consulta e il riferimento all’art. 271. Li Gotti: «Come si regolerà ora il gip?» – da “Il Punto” del 14/12/2012

giovedì, dicembre 20th, 2012

consulta«La Corte costituzionale in accoglimento del ricorso per conflitto proposto dal Presidente della Repubblica ha dichiarato che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza della documentazione relativa alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, captate nell’ambito del procedimento penale n. 11609/08 e neppure spettava di omettere di chiederne al giudice l’immediata distruzione ai sensi dell’articolo 271, terzo comma, c.p.p. e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del loro contenuto, esclusa comunque la sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti». Quello che avete appena letto è il comunicato con cui la Consulta ha annunciato di aver accolto il ricorso del capo dello Stato Giorgio Napolitano, che nel luglio scorso ha sollevato il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (presidente della Repubblica e Procura di Palermo) riguardo le telefonate intercorse fra lui e Nicola Mancino, intercettato dai magistrati palermitani che indagano sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Si tratta di sole quattro conversazioni fra le 9.295 totali, avvenute fra il 7 novembre 2011 e il 9 maggio 2012 sulle sei utenze del già presidente del Senato, ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura messe sotto controllo. Ora si attendono le motivazioni della sentenza, che arriveranno nei prossimi mesi, probabilmente a gennaio. Si tratta di un “inedito”, anche se ci sono due precedenti degni di nota. Il primo vide coinvolto, nel 1997, Oscar Luigi Scalfaro – il procedimento era quello per la bancarotta della Sasea: l’ex inquilino del Quirinale venne intercettato nel 1993 dalla Guardia di Finanza mentre parlava con l’amministratore delegato di Banca Popolare di Novara Carlo Piantanida e le conversazioni furono pubblicate quattro anni dopo da “Il Giornale” – ma non venne sollevato alcun conflitto di attribuzione. Merito anche dell’intervento dell’allora ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick, che “scagionò” i magistrati. «Non hanno violato alcuna norma – disse rispondendo all’interpellanza presentata da Francesco Cossiga – anche se la procedura seguita non appare in linea con i principi della Costituzione a tutela del presidente della Repubblica». Il secondo riguarda le chiamate fra lo stesso Napolitano e l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso all’indomani del terremoto in Abruzzo (conversazioni senza nessun rilievo ai fini dell’inchiesta). Tornando però alla sentenza di pochi giorni fa, le incongruenze non mancano. Nel comunicato, la Corte fa riferimento al terzo comma dell’articolo 271 del codice di procedura penale, che recita: «In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato». Ma l’articolo del c.p.p. che disciplina la distruzione delle intercettazioni non utilizzabili è il 269, che richiama – non a caso – il terzo comma del 271. «Gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione», è scritto nella disposizione. La quale prosegue specificando che «il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127». «Quella della Consulta è una sentenza “innovativa”. Questo perché non è stato dichiarato incostituzionale l’articolo 269 nella parte in cui impone il rito dell’udienza camerale malgrado si faccia riferimento a “modalità idonee ad assicurare la segretezza” del contenuto delle intercettazioni », dichiara Luigi Li Gotti, responsabile Giustizia dell’Italia dei valori. «Ma cosa accadrà – si domanda il senatore dipietrista – quando il gip di Palermo dovrà provvedere alla distruzione dei nastri? In base a quale norma del sistema procederà? In questo modo si crea una situazione di imbarazzo, anche perché dovrà poi essere redatto un verbale dell’operazione (secondo quanto stabilisce il comma 3 dell’articolo 269, ndr)». Il giudice rischia, addirittura, di commettere un reato. «Ci deve essere una norma “di copertura” – afferma ancora Li Gotti – perché distruggere una prova processuale senza uno “scudo” è soppressione di prove. Aspettiamo le motivazioni, ma da quanto sembra allo stato attuale il gip sarà messo in grave difficoltà e rischierà addirittura una denuncia per abuso in atti d’ufficio ». Sull’argomento si è espressa recentemente (febbraio 2007) anche la Corte di Cassazione che, in accoglimento di un ricorso presentato in merito alla distruzione di telefonate intercettate senza che gli interessati fossero stati avvertiti dell’udienza in cui si è adottata simile deliberazione, ha dichiarato che «la distruzione » deve essere decisa «in camera di consiglio a norma dell’art. 269 commi 2 e 3 del codice di rito. E il comma 2 di quest’ultima disposizione, a sua volta, richiama il precedente art. 127».

Twitter: @mercantenotizie